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Fatturazioni a 28 giorni anziché ogni mese: Tar annulla maxi multa da 228 milioni a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre

«Indimostrata l’accusa di cartello anticoncorrenziale» da parte delle 4 compagnie: annullata da parte del Tar la multa da 228 milioni per la mensilità aggiuntiva.

Arriva la delibera del Tar sul ricorso presentato dalle 4 compagnie di telefonia fissa e mobile Fastweb, Windtre, Tim e Vodafone: la decisione del Tribunale amministrativo ha annullato una multa di 228 milioni comminata dall’Antitrust alle 4 compagnie.

Gli antefatti

Era iniziato tutto nel 2015, quando Tim per la prima volta annuncia una rimodulazione nei contratti di rete fissa e mobile, portando la fatturazione da mensile a 28 giorni. L’anticipo delle bollette di 2-3 giorni porterà una nuova mensilità nelle tasche della compagnia telefonica: un aumento di fatturato dell’8,6%.

A seguire Tim arriva Wind a novembre 2015, Vodafone a marzo 2016 e Fastweb ad aprile 2017.

Subito interviene Agcom, con una delibera in cui viene stabilita l’obbligatorietà della fatturazione mensile: le compagnie avranno 90 giorni di tempo per adeguarsi, ma il tempo scorre invano e nessuno si adegua.

Arriva la maximulta da 228 milioni: è l’Antitrust che sanzione le compagnie con 14.756.250 euro di multa a Fastweb, 114.398.325 euro a Telecom, 59.970.351 euro a Vodafone e 38.973.750 euro a Wind. 

L’accusa però non è quella di pratica scorretta ai sensi del Codice del Consumo, ma di comportamento anticoncorrenziale. Le 4 compagnie sono accusate di aver fatto cartello per mantenere fermo l’aumento, al preciso scopo di evitare la fuoriuscita di clienti verso la concorrenza. In definitiva Windtre, Vodafone, Tim e Fastweb sono accusate di essersi messe d’accordo per applicare tutte lo stesso regime a 28 giorni.

Non c’è traccia, nell’accusa dell’Antitrust, di danno ai consumatori. E le 4 compagnie decidono di far ricorso al TAR.

La decisione del TAR del Lazio

Dopo 4 anni, il Tar del Lazio annulla tutto.

Secondo il TAR infatti «La delibera impugnata presenta un primo profilo di illogicità e di evidente difetto di istruttoria laddove desume e valorizza la asserita segretezza dall’intesa esclusivamente sulla base di un documento» che è «del tutto inutilizzabile, essendo esterno al perimetro temporale di svolgimento della presunta pratica concordata, così come definito dalla stessa Autorità: di talché la segretezza dell’intesa risulta del tutto indimostrata».

A parere del Tar, le considerazioni raccolte «al più, deporrebbero per l’individuazione di una pratica scorretta ai sensi del Codice del Consumo, i cui effetti lesivi si manifestano a danno dei consumatori ma che non sono idonee a sostenere l’esistenza di una pratica concordata fra gli operatori».

Insomma, se l’accusa fosse stata di danno economico ai consumatori, forse il TAR non avrebbe annullato la multa da 228 milioni di euro. Tant’è però che non esistendo prove di tale presunto accordo anticoncorrenziale tra le parti, le 4 compagnie possono ora tirare un sospiro di sollievo.



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Fabio
Fabio
2 anni fa

Che vergogna

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