Il Governo ha approvato una mini riforma del bollo auto destinata a semplificare la gestione amministrativa e le scadenze della tassa automobilistica, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2028.
È fondamentale precisare subito che il provvedimento, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non modifica in alcun modo le tariffe, le esenzioni o i parametri di calcolo legati a potenza e classe ambientale del veicolo, né cancella il Superbollo. L’obiettivo principale dell’intervento normativo risiede esclusivamente nello snellimento delle procedure burocratiche per i cittadini e gli enti locali.
I cambiamenti previsti dal decreto legislativo toccheranno molteplici aspetti della vita degli automobilisti, dalla gestione dei primi versamenti all’acquisto dei veicoli usati. In un quadro di rinnovata armonizzazione fiscale, le nuove disposizioni puntano a eliminare i frequenti dubbi sulle tempistiche di versamento e a chiarire definitivamente la disciplina applicabile alle vetture in noleggio o sottoposte a misure cautelari.
Le principali novità della mini riforma sul bollo auto
La novità di maggiore impatto riguarda il superamento del sistema a scadenze fisse nei mesi di aprile, agosto o dicembre per i mezzi sopra i 35 kW. Per le auto immatricolate a partire dal 2028, il primo bollo coprirà sempre 12 mesi e il versamento potrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, superando le precedenti distinzioni legate ai primi o ultimi dieci giorni del mese. I rinnovi annuali successivi andranno invece saldati entro l’ultimo giorno del mese corrispondente all’immatricolazione iniziale. Vengono tuttavia fatte salve le scadenze già mature per i veicoli attualmente in circolazione, mentre viene concessa alle singole Regioni la facoltà di introdurre un pagamento quadrimestrale.
Sul fronte dei contratti di noleggio a lungo termine, la competenza regionale del tributo non si legherà più alla sede legale della società proprietaria, bensì al luogo in cui l’attività viene svolta in modo prevalente e ordinario; tali contratti, inoltre, dovranno essere obbligatoriamente registrati al PRA dal 1° gennaio 2027.
Per quanto riguarda le auto usate, la sospensione dell’obbligo fiscale sarà garantita solo se il passaggio di proprietà viene registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico entro 60 giorni dalla vendita, con il nuovo acquirente tenuto a versare la quota necessaria per riallineare la scadenza al mese della prima immatricolazione del mezzo.
Fermo amministrativo ed errori di versamento
Una conferma di rilievo introdotta dal testo riguarda le vetture sottoposte a fermo amministrativo da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’ente di riscossione: nello specifico, il decreto stabilisce che la tassa automobilistica continui a maturare regolarmente anche durante il periodo in cui il veicolo è bloccato e non può circolare su strada. Il solo fatto che il mezzo sia impossibilitato a muoversi non comporta l’esenzione dal tributo, lasciando come unica opzione per interrompere il pagamento la rottamazione con conseguente cancellazione dai registri nei casi previsti dalla legge.
Infine, la mini riforma introduce una clausola di salvaguardia per tutelare i contribuenti in caso di errori formali durante la fase di pagamento. Qualora la somma dovuta per il bollo auto venga erroneamente versata a una Regione diversa da quella competente, l’amministrazione che ha introitato per errore il pagamento si occuperà di trasferire direttamente l’importo all’ente territoriale corretto. Questo automatismo evita sanzioni o complicazioni burocratiche all’automobilista, che vedrà così regolarizzata la propria posizione fiscale senza dover avviare noiose procedure di rimborso.