L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha irrogato una salata multa la compagnia telefonica TIM per aver inserito all’interno dei contratti mobile una clausola che, una volta terminato il traffico dati mensile, prevedeva l’uso di un “Giga di scorta” al costo di 1,90 euro per ogni 200 MB (fino a 9,50 euro per l’intero Giga).
In sostanza, era completamente assente un blocco del traffico dati in caso di esaurimento dei Giga inclusi ogni mese.
Una condotta che è stata giudicata dall’Autorità “oggettivamente negativa e contraria agli interessi degli utenti finali”.
L’ammontare della multa a TIM
All’interno della sua istruttoria, l’AGCOM ha sottolineato come l’assenza nel contratto stesso di uno specifico consenso scritto a tale clausola, abbia tolto al cliente il “diritto di decidere il blocco del traffico dati all’esaurirsi del plafond disponibile, poiché viene impedita a monte la possibilità di fornire indicazione diversa in forma scritta rispetto a quanto unilateralmente predisposto dall’operatore”.
Dal momento che tale situazione ha esposto molti clienti ad “addebiti illegittimi”, TIM ha ricevuto una multa pari a 255mila euro.
L’Autorità, ai fini del calcolo della somma da pagare, ha però tenuto conto della collaborazione dimostrata dalla compagnia telefonica, che ha prontamente introdotto una nuova modalità per riacquistare il Giga di scorta.
TIM adotta una nuova modalità di informazione
Se anche tu hai sottoscritto una delle tariffe interessate (tra cui TIM 5G Power, TIM Young e TIM International), TIM ha introdotto un nuova modalità per cui il Giga di scorta sarà esteso anche alle restanti offerte nel corso del 2024.
Questa modalità prevede che all’esaurimento del traffico dati disponibile, l’utente venga informato con un SMS. Dovrà dunque attivamente rispondere quel punto “SI” con un SMS, per accettare di pagare fino a 9,50 euro per l’utilizzo di un 1 GB extra di dati. Laddove invece l’utente voglia attivare la funzionalità per tutte le volte in cui viene esaurito il traffico dati basterà digitare “SEMPRE“.